Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 18/12/2025 Cc. (dep. 23/03/2026) Rv. 289636-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen.- Requisiti - Assunzione del ruolo di componente del sodalizio - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale. (Fattispecie relativa a soggetto già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nella quale gli indizi della partecipazione al sodalizio sono stati tratti da conversazioni intercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatori della cosca mafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, il mantenimento dei detenuti, la riscossione e la gestione delle somme versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio, e la possibilità che all'indagato venisse affidata la gestione del settore del gioco e delle scommesse).
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)