Sez. 5 - , Sentenza n. 11612 del 11/05/2017 (Rv. 644103 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Cartella di pagamento - Motivazione - Necessità - Condizioni - Liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni fornite dal contribuente – Rettifica in eccedenza - Richiamo alla dichiarazione - Sufficienza ai fini della motivazione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui si proceda alla liquidazione dell’imposta mediante rettifica in eccedenza sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili nell’anagrafe tributaria e la cartella di pagamento si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, l’onere di motivazione è assolto mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima, poiché il contribuente si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)