Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017 (Rv. 645620 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Cartella di pagamento - Motivazione - Necessità - Condizioni - Liquidazione imposta sulla base delle dichiarazioni del contribuente – Richiamo - Sufficienza - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)