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Sez. L, Sentenza n. 668 del 17/01/2004 (Rv. 569475 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Contratto postcorporativo - Scadenza - Perdurante efficacia ex art. 2074 cod. civ. - Esclusione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569475-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

La disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi postcorporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza. L'accertamento al riguardo compete al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo se non sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)