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Sez. L, Sentenza n. 5908 del 14/04/2003 (Rv. 562139 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Scadenza - Automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo - Esclusione - Limiti - Termine finale - Funzione.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562139-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

Anche per i contratti collettivi postcorporativi opera il principio di ultrattività, in virtù del quale la scadenza contrattuale non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo, che deve ritenersi fondato sia sull'esistenza nell'ordinamento lavoristico del principio di relativa intangibilità del livello economico raggiunto in un rapporto di lavoro a tempo determinato - ricavabile dalle norme costituzionali (artt. 3, 36 e 41, Cost.) - sia sulla funzione tipica del contratto collettivo di diritto comune, di stabilire la regolamentazione di una serie di rapporti di lavoro, la quale fa escludere che la mera scadenza del termine di efficacia possa provocare un vuoto di disciplina pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di lavoro già raggiunto e lesivo della centralità della dignità umana del lavoratore. Il principio di ultrattività opera però esclusivamente nel caso in cui il contratto collettivo sia scaduto e non sia stato stipulato un nuovo contratto e, conseguentemente, non implica che, nel caso di successione nel tempo dei contratti collettivi postcorporativi, la disciplina più favorevole per il lavoratore prevista dal contratto scaduto possa essere conservata, in quanto le pattuizioni del contratto collettivo disciplinano il singolo rapporto con la clausola implicita della loro rivedibilità ad opera dell'autonomia collettiva, restando tuttavia escluso che la mera scadenza del contratto e la mancata stipula di un successivo contratto collettivo sia assimilabile al caso della stipula di un nuovo contratto che, eventualmente, stabilisca una disciplina peggiorativa del trattamento retributivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)