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Sez. U, Sentenza n. 11325 del 30/05/2005 (Rv. 581511 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Contratto postcorporativo - Clausole retributive - Scadenza - Perdurante efficacia ex art. 2074 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Tutela assicurata dall'art. 36 Cost. - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581511-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)