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Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736-02)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Decadenza ex art. 1957 c.c. - Deroga pattizia - Ammissibilità - Conseguenze - Possibilità per il creditore di evitare la decadenza rivolgendo la richiesta direttamente al garante - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2025-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673736-02

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.

Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)