Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008 (Rv. 603326 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Contratto autonomo di garanzia - Decadenza ex art. 1957 cod. civ. estensione pattizia - Ammissibilità - Conseguenze - Possibilità per il creditore di evitare la decadenza rivolgendo la richiesta direttamente al garante - Ammissibilità.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
La decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 cod. civ., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta". In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)