Sez. L, Sentenza n. 8565 del 20/11/1987 (Rv. 456080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI ALLOGGIO CORRELATA, ALLA STREGUA DEI CONTRATTI COLLETTIVI ED ALL'ACCORDO AZIENDALE 21 LUGLIO 1970, NON ALLA QUALIFICA MA ALLE MANSIONI DEI GESTORI DELLE CASSE PERIFERICHE PER LAVORO NOTTURNO E NON SPETTANO AI CASSIERI DI PRIMA CLASSE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI ALLOGGIO CORRELATA, ALLA STREGUA DEI CONTRATTI COLLETTIVI ED ALL'ACCORDO AZIENDALE 21 LUGLIO 1970, NON ALLA QUALIFICA MA ALLE MANSIONI DEI GESTORI DELLE CASSE PERIFERICHE PER LAVORO NOTTURNO E NON SPETTANO AI CASSIERI DI PRIMA CLASSE.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva in particolare ritenuto, alla stregua dei contratti collettivi del 1932 e del 1938 nonché dell'accordo aziendale 21 luglio 1970, che l'indennità di alloggio, essendo correlata non alla semplice qualifica ma alle mansioni dei gestori delle casse periferiche, per il lavoro eventualmente prestato in ore notturne, non spettasse ai cassieri di prima classe nominati a seguito dello accordo aziendale del 1970, modificativo anche del sistema di riscossione). (Conf 6001/87, mass n 454382; (Conf 3951/86, mass n 446777; (Conf 2128/85, mass n 440016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)