Sez. 5, Sentenza n. 9206 del 09/04/2008 (Rv. 602920 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Presupposti - Abitualità e professionalità dell'attività - Prova - Onere a carico dell'Ufficio - Accertamento - Giudizio di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di intermediazione finanziaria.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
In tema di IVA, l'effettuazione di movimenti bancari corrispondenti ad operazioni commerciali (nella specie, operazioni di intermediazione finanziaria) costituisce un dato certamente utilizzabile, ma non sufficiente ai fini dell'applicazione dell'imposta, la quale è subordinata anche all'accertamento del carattere imprenditoriale, o comunque abituale e professionale, dell'attività, da valutarsi in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo di essa; l'onere della prova di tale carattere è posto a carico dell'Ufficio, e può essere adempiuto anche mediante presunzioni, che il giudice è tenuto a vagliare, per verificarne la sussistenza e la validità, con un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)