Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214931 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità della difesa di più imputati - Condizioni - Diversità di posizioni giuridiche - Esclusione - Interesse a fare affermazioni pregiudizievoli per l'altro - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ
L'incompatibilità, che a norma dell'art. 106 cod. proc. pen. vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è obiettivamente effettivo e reale nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che non basta ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche fra coimputati e una semplice divergenza tra le affermazioni di costoro, ma occorre la sussistenza di un concreto interesse a fare affermazioni difensive pregiudizievoli per l'altro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)