diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1721 del 14/03/1980 (Rv. 405332 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405332-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita della notificazione del ricorso per Cassazione nei confronti di un'amministrazione dello stato eseguita presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha emesso la sentenza impugnata - anziche presso l'Avvocatura generale, a norma dell'art 11 del RDL 30 ottobre 1933, n 1611 - e sanata non solo mediante la rinnovazione eseguita ai sensi dell'art 291 cod proc civ, ma, altresi, per effetto della Costituzione dell'amministrazione medesima, con notifica e deposito del controricorso, la quale puo validamente avvenire anche dopo il decorso del termine di cui all'art 370 cod proc civ, fino a che non sia preclusa dall'esecuzione di tale rinnovazione. (Conf 4143/78, mass n 393764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)