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Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 02/10/1973 (Rv. 365876 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONDANNA AL RILASCIO E CONTESTUALE CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365876-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONDANNA AL RILASCIO E CONTESTUALE CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA.*

Il conduttore moroso nella restituzione della cosa locata alla scadenza del contratto e inadempiente e come tale tenuto al risarcimento dei danni che, salvo la prova di un danno maggiore, si considerano corrispondenti all'ammontare del canone convenuto (art 1591 cod civ); pertanto, legittimamente il giudice, nel condannare al rilascio il conduttore rimasto nel godimento dell'immobile dopo la scadenza del contratto, pronuncia, a carico del medesimo, condanna generica al risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)