diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2193 del 06/05/1978 (Rv. 391583 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - MERO RITARDO NELLA RICONSEGNA - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391583-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - MERO RITARDO NELLA RICONSEGNA - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA.*

La ritardata riconsegna della cosa locata, per averne il conduttore mantenuto il godimento dopo la scadenza del contratto, di per se giustifica la pronuncia, a carico del conduttore medesimo, di condanna generica al risarcimento del danno in favore del locatore. (V 2468/73, mass n 365876).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)