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Sez. 1, Sentenza n. 738 del 15/03/1973 (Rv. 362961 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362961-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

Nel procedimento di delibazione, rispetto all'accertamento della Competenza internazionale del giudice straniero, la Corte di Cassazione non ha gli stessi poteri di indagine, in ordine ai presupposti della Competenza medesima, che le sarebbero attribuiti ove si trattasse di conoscere di questioni riguardanti la Competenza degli organi giurisdizionali interni, e non puo, quindi, ne riesaminare nel merito l'apprezzamento reso dalla Corte di appello sui requisiti della sentenza da delibare, che implichino un giudizio di fatto, ne procedere ad una nuova, autonoma valutazione dei documenti esibiti. La Corte di Cassazione deve, pertanto, limitarsi a verificare se il giudice della delibazione abbia osservato le norme relative a quel giudizio. Per parte sua, tale giudice, nell'indagare sulla Competenza giurisdizionale del giudice straniero, puo esaminare se ricorrano i presupposti di fatto, idonei a radicare la Competenza, con piena autonomia rispetto alle risultanze della sentenza delibanda. (Conf 1266/72, mass n 357779; 3252/71, mass n 354684; (Conf 2234/71, mass n 353040; 2485/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)