Sez. 5, Sentenza n. 2079 del 02/04/1998 Cc. (dep. 27/05/1998) Rv. 210994 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Individuazione del fatto - Elementi essenziali - Omessa indicazione - Nullità - Decreto di sequestro successivo - Indicazione di reato diverso da quello indicato nell'informazione di garanzia - Omessa notifica - Conseguenze - Nullità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
È nullo per violazione del diritto di difesa il decreto di sequestro preventivo non notificato e contenente un'imputazione diversa da quella indicata nell'informazione di garanzia, a sua volta peraltro nulla per mancanza di elementi essenziali all'indicazione completa del fatto, come il luogo e la data di consumazione del reato. (Nella specie si trattava del reato di falso in cambiali, mentre il decreto di sequestro conteneva l'indicazione anche del reato di truffa, di cui l'indagato non era a conoscenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)