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Sez. 5, Sentenza n. 8704 del 10/04/2013 (Rv. 626165 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Avviso di accertamento non impugnato - Cartella esattoriale - Impugnazione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626165-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

La cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)