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Sez. 1, Sentenza n. 14022 del 27/09/2002 (Rv. 557675 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Principio di diritto - Enunciazione da parte della Corte di Cassazione - Vincolo conseguente - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557675-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio di una sentenza di merito può essere disatteso nei soli casi in cui la norma da applicare in relazione al principio stesso risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens" (comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale), ma non può, per converso, formare oggetto di riesame neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale, a causa della definitività del principio stesso in relazione a tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di annullamento, sia prospettate dalle parti che rilevabili d'ufficio, quand'anche la stessa Corte costituzionale, con un successivo intervento interpretativo, abbia, della norma controversa, postulato un'interpretazione non coincidente con il principio di diritto già affermato dalla Cassazione (nella specie, avendo la sentenza della S.C. affermato il principio della rilevanza esclusiva, in tema di pensione di reversibilità da dividersi tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite, della rigorosa proporzione della durata legale dei rispettivi matrimoni, il giudice del rinvio, con sentenza confermata dalla Cassazione, aveva ripartito la detta pensione in base al principio così affermato, a prescindere dalla circostanza che, in epoca successiva, fosse intervenuta la pronuncia interpretativa della Corte costituzionale n. 419/1999, cui era conseguito un mutamento di giurisprudenza della stessa S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)