Sez. L, Sentenza n. 8485 del 28/05/2003 (Rv. 563653 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO | Cassazione con rinvio - Principio di diritto - Vincolo per il giudice di rinvio e per la S.C. nuovamente investita nello stesso procedimento - Portata - - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
Ai sensi dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, la Corte deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (Nella specie, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la natura artigiana di un'impresa, allo scopo del suo inquadramento ai fini contributivi, la Corte aveva enunciato il principio di diritto in virtù del quale spetta all'impresa che chiede nei confronti dell'INPS l'accertamento della sua natura artigiana l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti a detto fine, senza possibilità di limitarsi ad invocare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane che ha valore meramente indiziario; il giudice del rinvio - con la sentenza cassata dalla Corte - aveva disatteso siffatto principio ritenendo contraddittoria la motivazione della sentenza che l'aveva enunciato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)