Sez. 3, Sentenza n. 9106 del 13/05/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214535 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omessa fatturazione - Prova per presunzioni - Limiti - Fattispecie: presunzione di autoconsumo di merci in rimanenza all'atto di cessazione di attività.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
È illogicamente motivata la sentenza che al fine di ritenere integrata l'ipotesi di omessa fatturazione (art.1, comma 2, n. 2 DL 10 luglio 1982, n. 516 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 429) si fondi esclusivamente sulla presunzione di autoconsumo delle merci in rimanenza all'atto della cessazione di attività. Detta presunzione, infatti, costituisce presunzione valida ai fini fiscali ma non ai fini della effettiva dimostrazione di un fatto storico in sede penale in quanto trova un ostacolo nella circostanza che, in caso di cessazione di attività, può ipotizzarsi una presunzione ugualmente valida di vendita sottocosto ovvero di minor valore delle rimanenze a causa della giacenza in magazzino.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)