diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1576 del 03/05/1995 Cc. (dep. 12/06/1995) Rv. 202479 - 01

Finanze e tributi - In genere | Reati - Evasione fiscale - Prova per presunzione - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202479-01

Finanze e tributi - In genere

In materia di reati tributari, il giudice, nella formazione del suo convincimento, è certamente tenuto all'osservanza dei canoni giuridici che in linea generale governano l'acquisizione, la verifica e la valutazione dei dati probatori; e, perciò, in mancanza di elementi oggettivi, - documenti, deposizioni testimoniali ecc. - non può ignorare la cosiddetta prova logica e neppure le presunzioni secondo la normativa tributaria, avvalendosi, in tal caso, dei dati ontologici, processualmente acquisiti, con una libera valutazione ai fini probatori anche sulla base delle regole di esperienza, senza rimettersi alle valutazioni effettuate da parte degli uffici finanziari. Ne deriva la possibilità di ricorso alla presunzione - intesa come particolare disciplina probatoria che consente, per la ricostruzione di un maggior reddito, di ritenere esistenti determinati fatti in via induttiva - quale accertamento cosiddetto induttivo espressamente facoltizzato dall'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in presenza di determinate violazioni di obblighi tributari: anche se, ovviamente, dovendo essere oggetto di autonoma considerazione critica da parte del giudice penale, non può essa svolgere nel processo penale quella stessa funzione "cogente" del convincimento del giudicante che, invece, riveste nella valutazione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)