Sez. 3, Sentenza n. 5490 del 26/11/2008 Ud. (dep. 06/02/2009) Rv. 243089 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi - Determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa - Applicabilità in sede penale della presunzione tributaria di cui all'art. 32, n. 600 del 1973 - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)