Sez. L, Sentenza n. 9288 del 02/09/1995 (Rv. 493891 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI | Impugnazione di sentenza non definitiva e impugnazione di sentenza definitiva - Riunione - Potere discrezionale del giudice dell'appello - Incensurabilità in Cassazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
A norma dell'art. 335 cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione è tenuto alla riunione dei gravami proposti avverso la medesima sentenza, e non già di quelli proposti l'uno avverso la sentenza non definitiva e l'altro avverso la sentenza definitiva; in quest'ultima ipotesi la riunione è oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)