diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2954 del 07/02/2020 (Rv. 657583 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave - Valutazione oggettiva - Attualità - Motivazioni della partenza dal paese di origine - Irrilevanza – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657583-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione sussidiaria, il pericolo di "danno grave" in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza, poiché il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato "sur place", divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decisione Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)