diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 12085 del 07/05/2025 (Rv. 674541-02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti.
Stato
decisa il 2025-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674541-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)