diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 02/03/1999 (Rv. 523747 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprese esercenti attività di spettacolo - Opzione per il regime normale di applicazione della imposta - Natura - Forma - Dichiarazione di inizio dell'attività, diretta alla SIAE - Equipollenza - Esclusione - Sanatoria ex art. 5 legge 882/80 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523747-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, la dichiarazione di opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta, in sostituzione di quello forfettario, prevista per le imprese esercenti attività di spettacolo dall'art. 74, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo modificato dall'art. 30, quarto comma, del D.L. n. 46/1976, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249), si configura come un autonomo atto di dichiarazione di volontà (che il contribuente è tenuto a sottoscrivere perché si producano gli effetti voluti), di carattere recettizio (dovendo l'atto essere diretto all'Ufficio IVA), e che deve risultare da una dichiarazione espressa (anche se non necessariamente mediante formule sacramentali) del contribuente. A tale dichiarazione non può essere equiparata quella di inizio dell'attività, diretta alla SIAE, né in tal caso è applicabile la sanatoria di cui all'art. 5 della legge 12 dicembre 1980, n. 882, atteso che condizione per l'operatività di detta sanatoria è che l'ufficio incompetente, cui è stata fatta la dichiarazione, appartenga allo stesso ordine dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, competente a ricevere la dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)