Sez. 1, Sentenza n. 979 del 07/02/1996 (Rv. 495760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprese esercenti attività di spettacolo - Opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta - Dichiarazione espressa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di I.V.A., la dichiarazione di opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta, in sostituzione di quello forfetario previsto per le imprese esercenti attività di spettacolo dall'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, introdotto dall'art. 30 del D.L. 18 marzo 1976 n. 46 (convertito nella legge 10 maggio 1976 n. 249), deve risultare da una espressa (anche perché preventiva) dichiarazione di volontà del contribuente pur non essendo richiesto dalla legge l'uso di formule sacramentali, senza che tale dichiarazione possa desumersi implicitamente da altri atti privi del carattere di dichiarazione di volontà o da comportamenti del contribuente che di fatto costituiscano attuazione delle disposizioni che regolano il regime normale I.V.A.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 18/03/1976 num. 46 art. 30, Legge 10/05/1976 num. 249 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)