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Sez. L, Sentenza n. 2582 del 12/03/1987 (Rv. 451714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DEL PROPONENTE NEI CONFRONTI DELL'AGENTE - NEL REGIME ANTERIORE ALLA ISTITUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - PER IL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA RIFLETTENTESI IN TALE TRATTAMENTO DI VECCHIAIA - ESTREMI - PREVEDIBILITÀ DI DETTO DANNO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DEL PROPONENTE NEI CONFRONTI DELL'AGENTE - NEL REGIME ANTERIORE ALLA ISTITUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - PER IL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA RIFLETTENTESI IN TALE TRATTAMENTO DI VECCHIAIA - ESTREMI - PREVEDIBILITÀ DI DETTO DANNO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

In tema di trattamento pensionistico in favore degli agenti, lo accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 (seguito dal regolamento di previdenza del 5 gennaio 1939) e quello del 13 ottobre 1958 (dichiarato efficace erga omnes con DPR 26 dicembre 1960 n. 1842), pur definiti previdenziali, contemplavano in realtà un trattamento di fine rapporto, sostanzialmente non dissimile dall'indennità prevista dall'art. 1751 codice civile, costituendo un'obbligatoria trasformazione in Forma previdenziale (ma non ancora pensionistica) di detta indennità al fine di garantire l'agente dal rischio dell'inadempienza del preponente, con la conseguenza di non potersi assimilare alle prestazioni di un'Assicurazione contro il rischio di vecchiaia. Invece, con radicale innovazione del sistema e non già per sua evoluzione, un vero e proprio trattamento pensionistico (comprendente le pensioni di vecchiaia, Invalidità e superstiti) in favore degli agenti è stato istituito soltanto con il d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito il DPR 30 aprile 1968 n. 758 e la legge 3 febbraio 1973 n. 12). Consegue che nel regime dei citati accordi collettivi non era prevedibile - e quindi non è risarcibile ex art. 1225 codice civile - il danno che dall'omissione contributiva sarebbe in seguito derivato all'agente una volta introdotto (a partire dal 1962) il suddetto trattamento pensionistico di vecchiaia. (Conf 6216/86, mass n 448479; (Conf 164/86, mass n 443807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DM 10/09/1962, DPR 30/04/1968 num. 758, Legge 02/02/1923 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)