Sez. L, Sentenza n. 164 del 14/01/1986 (Rv. 443807 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI AGENTI - ISTITUZIONE CON D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI DEL 30 GIUGNO 1938 E 13 OTTOBRE 1958 - DISTINZIONE - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL REGIME DEI CITATI ACCORDI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI AGENTI - ISTITUZIONE CON D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI DEL 30 GIUGNO 1938 E 13 OTTOBRE 1958 - DISTINZIONE - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL REGIME DEI CITATI ACCORDI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Un vero e proprio trattamento pensionistico in favore degli agenti è stato istituito soltanto con il d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1968 n. 613 ed il d.P.R. 30 aprile 1966 n. 758), mentre gli accordi economici collettivi del 30 giugno 1938 (seguiti del regolamento di previdenza del 5 gennaio 1939) e quello del 13 ottobre 1958 (dichiarato efficace erga omnes con d.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842) - pur definiti previdenziali - contemplavano in realtà un trattamento di fine rapporto giacché le prestazioni economiche riconosciute all'agente da tali accordi non costituivano erogazioni periodiche (ma attribuzione una tantum allo atto dello scioglimento del rapporto) e maturavano indipendentemente dall'età, di tal ché non potevano assimilarsi alle prestazioni di un'Assicurazione contro il rischio di vecchiaia. Consegue che nel regime dei citati accordi non era prevedibile - e quindi non è risarcibile ex art. 1225 cod. civ. - il danno che dall'omissione contributiva sarebbe in seguito derivato all'agente una volta introdotto (a partire dal 1962) il suddetto trattamento pensionistico di vecchiaia. (V 7358/83, mass n 431953; (Conf 1928/85, mass n 433401; (Conf 164/85, mass n 438373; (Conf 1259/84, mass n 433401; (Conf 5254/83, mass n 430140; (Conf 4236/82, mass n 422207; (contra 619/85, mass n 438829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)