Sez. L, Sentenza n. 2863 del 29/04/1980 (Rv. 406611 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI N 336 DEL 1970 E N 824 DEL 1971 - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI N 336 DEL 1970 E N 824 DEL 1971 - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
L'integrita del litisconsorzio a norma dell'art 102 cod proc civ si apprezza in relazione all'oggetto del giudizio e fa difetto solo nel caso di rapporto che conti altri soggetti oltre quelli che vi partecipano. Pertanto, poiche l'Onere finanziario relativo alla applicazione, sul trattamento pensionistico, dei benefici per gli ex combattenti previsti dalle leggi n 336 del 1970 e n 824 del 1971, grava esclusivamente sul datore di lavoro, che e l'unico soggetto obbligato, essendo meramente strumentale e accessorio il dovere di anticipazione posto a carico dell'ente previdenziale, il contraddittorio deve ritenersi integro quando la controversia, instaurata tra le sole parti del rapporto di lavoro, concerna il solo accertamento dell'obbligazione principale, e non contenga domande riferibili all'obbligazione di anticipazione. (V 2/73, mass n 361733, sulla prima parte; (V 986/77, mass n 384606 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)