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Sez. 3, Sentenza n. 11002 del 23/10/1995 (Rv. 494334 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione delle somme versate in esenzione della sentenza di primo grado riformata in Appello - Divieto di domande nuove - Configurabilità - Esclusione - Proponibilità della domanda nella fase di gravame.
Stato
decisa il 1995-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494334-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado a seguito di riforma in appello, in considerazione della natura soltanto provvisoria della esecuzione, può essere proposta nella stessa fase di gravame senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che, per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello (art. 96 comma secondo cod.proc. civ.) e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio (389 cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)