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Sez. 3, Sentenza n. 11999 del 03/12/1993 (Rv. 484603 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere | Somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello - Domanda di restituzione - Proponibilità nella fase di gravame - Restaurazione della situazione preesistente alla sentenza impugnata - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484603-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere

Le pretese di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, a seguito di riforma in appello di tale sentenza, possono trovare ingresso, per ragioni di economia processuale, nella stessa fase di gravame, ancorché manchi nel codice di rito una espressa disciplina di tale situazione, ma non si riconducono allo schema della "condictio indebiti", collegandosi, invece, ad esigenze di restaurazione della situazione patrimoniale preesistente alla sentenza riformata, con conseguente sussistenza dell'obbligazione accessoria per interessi, decorrenti dalla data della percezione delle somme da restituire, e salva la dimostrazione - rinvenibile anche in dati presuntivi, correlati alla qualità del creditore ed ai prevedibili impieghi del denaro da parte del medesimo) - della sussistenza di pregiudizi ulteriori non coperti dall'adempimento di tale obbligazione di interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)