Sez. L, Sentenza n. 8247 del 08/10/1994 (Rv. 488048 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Malattia professionale manifestatasi in grado superiore al minimo indennizzabile - Diritto alla rendita - Prescrizione triennale - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Con riguardo a malattia professionale risultante superiore al minimo indennizzabile già alla data della sua manifestazione, il termine di prescrizione triennale, entro cui, ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dev'essere esercitato il diritto alla rendita, decorre dall'anzidetta data di manifestazione della malattia in grado superiore al minimo indennizzabile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)