Sez. L, Sentenza n. 1536 del 17/02/1994 (Rv. 485354 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Assicurazione obbligatoria all'I.N.P.S. - Contributi assicurativi - Parte a carico dei lavoratori - Indebito versamento - Azione di ripetizione - Datore di lavoro - Legittimazione attiva - Spettanza in via esclusiva - Indebita trattenuta sulla retribuzione - Lavoratore - Azione nei confronti del datore di lavoro - Esperibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
In tema di assicurazioni obbligatorie all'I.N.P.S., il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori, che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente, anche per la parte a carico dei lavoratori, dei quali non è rappresentante "ex lege"; egli, pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, è l'unico legittimato all'azione di ripetizione, anche con riguardo alla quota predetta, nei confronti dell'ente previdenziale, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)