Sez. L, Sentenza n. 12855 del 15/12/1995 (Rv. 495098 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Ripetizione dei contributi indebitamente versati anche per la quota a carico del lavoratore - Legittimazione del solo datore di lavoro - Azione del lavoratore nei confronti di quest'ultimo per il pagamento della parte di retribuzione non ricevuta perché trattenuta a titolo di rivalsa - Ammissibilità - Diritto ad interessi e rivalutazione - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Il datore di lavoro - unico responsabile del pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore (art. 2115 cod. civ.) - è anche l'unico soggetto legittimato alla ripetizione dell'indebito in caso di contributi versati ma non dovuti (art. 2033 cod. civ.). Nello stesso caso, però, il lavoratore che abbia subito la corrispondente "trattenuta", operata a titolo di rivalsa dal datore di lavoro (artt. 2115 cod. civ. e 19 legge 4 aprile 1952 n. 218), può agire nei confronti del medesimo per ottenere il pagamento della parte di retribuzione non percepita, ed in relazione a tale "credito di lavoro" egli ha diritto ad interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)