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Sez. L, Sentenza n. 8175 del 16/06/2001 (Rv. 547533 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Indebito versamento di contributi - Azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale - Legittimazione attiva - Attribuzione esclusiva al datore di lavoro anche per le quota a carico del lavoratore - Azione del lavoratore per il rimborso da parte del datore di lavoro delle trattenute retributive indebitamente effettuate - Natura retributiva del credito azionato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547533-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952 - è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege". Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. In merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. e l'art. 429 cod. proc. civ. in materia di interessi e rivalutazione e, dall'altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati. (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dall'ATM sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)