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Sez. 3, Sentenza n. 47710 del 09/10/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 226703 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Adottato in via d'urgenza dal P.M. - Appellabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226703-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza del P.M. a norma dell'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen. non è previsto alcun autonomo mezzo di impugnazione, atteso che l'art. 322 bis del codice di rito non include tale provvedimento nell'ambito di quelli avverso i quali è consentito l'appello, e, adoperando il termine "ordinanza", intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice (mentre, relativamente a quelli emessi dal P.M., menziona esplicitamente soltanto il decreto che dispone la revoca del sequestro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)