Sez. 3, Sentenza n. 4622 del 20/12/1995 Cc. (dep. 29/02/1996) Rv. 204338 - 01
Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Provvedimento emesso dal P.M. ai sensi dell'art. 321 comma terzo bis cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione - Eventuale decisione emessa dal Tribunale del riesame - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio per violazione di legge - Necessità.
Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Reali - Sequestro preventivo - In genere
Il decreto di sequestro preventivo emesso in via di urgenza dal P.M. ex art. 321 comma secondo bis cod. proc. pen. non è autonomamente impugnabile per la sua natura intrinsecamente provvisoria e per il principio di tassatività delle impugnazioni. Perciò la corte di cassazione deve annullare senza rinvio per violazione di legge il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia deciso, confermando o revocando, in merito all'impugnazione proposta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)