Sez. 3, Sentenza n. 49448 del 08/10/2003 Cc. (dep. 30/12/2003) Rv. 227996 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Provvedimento emesso dal p.m. ai sensi dell'art. 321 comma terzo bis cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., non è impugnabile. Si tratta, infatti, di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)