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Sez. 1, Sentenza n. 687 del 04/02/1986 (Rv. 444245 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO PER ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALL'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEL BENE AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - NECESSITÀ - DIMINUZIONE DEL VALORE DERIVANTE DA VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI AD ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA - PREZZI CORRENTI AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444245-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO PER ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALL'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEL BENE AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - NECESSITÀ - DIMINUZIONE DEL VALORE DERIVANTE DA VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI AD ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA - PREZZI CORRENTI AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA.*

Al fine del risarcimento del danno per l'illegittima ed irreversibile occupazione di un fondo destinato all'esecuzione di opera pubblica, deve aversi riguardo allo stato di fatto e di diritto del bene al momento dell'occupazione, altresì senza tenere conto della diminuzione del valore che derivi da vincoli urbanistici preordinati ad espropriazione, ma la liquidazione del danno medesimo deve essere rapportata ai prezzi correnti al momento della decisione, non a quelli del tempo dell'occupazione, rivalutati secondo gli indici dell'inflazione sopravvenuta, dato che i prezzi degli immobili subiscono variazioni dovute a molteplici fattori di mercato e non correlate alla sola svalutazione monetaria. (V 1218/83, mass n 426004; (V 2859/82, mass n 420746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)