Sez. 1, Sentenza n. 2859 del 08/05/1982 (Rv. 420746 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ACCERTAMENTO DEL VALORE DEL BENE ESPROPRIATO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO OBLATORIO - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ACCERTAMENTO DEL VALORE DEL BENE ESPROPRIATO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO OBLATORIO - NECESSITÀ.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità espropriativa (nella specie: ai sensi dell'art. 12 della legge 18 aprile 1962 n. 167), il valore del bene espropriato va riferito alla data del provvedimento ablatorio e non può essere aprioristicamente e semplicisticamente stabilito mediante una valutazione risalente ad un periodo anteriore, integrata dall'entità della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al detto momento di riferimento, poiché i prezzi dei beni immobili generalmente non variano soltanto in ragione automatica del mutamento del valore d'acquisto della moneta, ma sono influenzati in diversa misura da molteplici e svariati altri fattori. (V 5280/80, mass n 409124; (V 1104/79, mass n 397310; (V 977/78, mass n 390319).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)