Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 17/02/1983 (Rv. 426004 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - ENTITÀ DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDICI ISTAT - INAPPLICABILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - ENTITÀ DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDICI ISTAT - INAPPLICABILITÀ.*
Al fine del risarcimento del danno per l'illegittima ed irreversibile occupazione di un fondo destinato all'esecuzione di un'opera pubblica, se deve aversi riguardo allo stato di fatto e di diritto del bene al momento dell'occupazione, l'entità del danno va pur sempre determinata con riferimento al valore che il bene stesso, così come era nel predetto momento, può avere in base ai valori correnti al momento della liquidazione, e non mediante una valutazione risalente al momento dell'occupazione e rivalutata poi secondo gli indici di svalutazione monetaria, posto che i prezzi dei suoli subiscono variazioni dovute non alla semplice svalutazione monetaria, ma a mutevoli fattori di mercato. (Conf 2859/82, mass n 420746; (Conf 5879/81, mass n 416631; (Conf 5280/80, mass n 409124; (Conf 1104/79, mass n 397310; (Conf 977/78, mass n 390319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)