Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 23/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 207284 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Delitto tentato di atti di libidine violenti - Pena non fissata nei limiti minimi - Applicabilità dell'art.609 bis cod.pen.- Esclusione - Disposizione dell'art.521 cod.pen. più favorevole nei massimi edittali.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
Nel caso in cui la pena per il delitto - nella specie ritenuto tentato - di atti di libidine violenti, di cui all'art.521 cod.pen., non sia stata fissata nei limiti minimi, non viene in discussione l'applicazione della legge 15 febbraio 1996, n.66 (Norme contro la violenza sessuale): in tal caso il raffronto tra la normativa abrogata e quella sopravvenuta deve essere risolto nell'applicare la disposizione del 1930, che, con riferimento ai massimi edittali irrogabili, è più favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)