Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 13/11/1997 Ud. (dep. 04/12/1997) Rv. 209391 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Condotta vietata - Individuazione - Ostentazione del membro verso la vittima per coinvolgerla in atti sessuali - Art 4 legge n. 66 del 1996 - Previgente art 521 c. p. - Applicabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di delitti contro la libertà sessuale la legge 15 febbraio 1996 n. 66 non ha depenalizzato le condotte realizzate nella vigenza della precedente normativa quando coincidono con quelle previste dallo "ius superveniens", per cui il fatto precedentemente inquadrato nella previsione degli art 56 e 521 cp è riconducibile alla nozione di atti sessuali di cui all'art 609 quater cp. L'illeceità del comportamento, rientrando il reato di violenza sessuale fra quelli contro la libertà personale e non più tra quelli contro la moralità pubblica, deve essere valutato alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e sulla sua attitudine ad offendere la libertà di determinazione nella sfera sessuale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ostentazione del membro ad una minore degli anni quattordici, con invito a toccarlo, non configurasse il reato di atti osceni, bensì quello di atti di libidine violenti, nella fase del tentativo, con esclusione della attenuante di minore gravità di cui all'art. 3 L. 15/2/1996 n.66).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)