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Sez. 3, Sentenza n. 10830 del 11/05/2007 (Rv. 597531 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Deduzione di fatti che comportano il concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale o aquiliana - Riferimento nella domanda giudiziale alle norme codicistiche relative alla responsabilità extracontrattuale - Possibilità per il giudice di qualificare la domanda come fondata su responsabilità contrattuale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597531-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio. (Fattispecie in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi nel corso dell'orario scolastico, hanno convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dalla figlia il Ministero della Pubblica Istruzione e l'insegnante cui l'alunna era affidata, deducendo responsabilità ex articolo 2048 cod. civ.; il giudice del merito ha accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero e l'ha qualificata come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)