Sez. L, Sentenza n. 8090 del 05/10/1994 (Rv. 488007 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale o aquiliana - Distinzione - Rilevanza in ordine all'incidenza dell'onere probatorio, al danno risarcibile ed alla prescrizione - Identità della "causa petendi" - Sussistenza - Prescrizione di una delle due azioni - Risarcimento in base all'altra - Ammissibilità - Conseguenze - Riferimento nella domanda giudiziale alle norme codicistiche relative alle due azioni risarcitorie - Effetti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In ipotesi di concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale o aquiliana (in relazione, nella specie, ad ipoacusia contratta da lavoratore subordinato adibito a macchinari rumorosi), la duplicità del titolo risarcitorio (violazione, rispettivamente, del preesistente vincolo obbligatorio e del generale precetto del "neminem laedere") comporta un distinto regime per ciascuna delle due relative azioni quanto alla distribuzione dell'onere della prova, al danno risarcibile ed alla prescrizione, ferma, peraltro, l'identità della "causa petendi", ossia degli elementi di fatto soggettivi (dolo o colpa) ed oggettivi (condotta antigiuridica e conseguente danno) determinativi delle due azione di responsabilità, la prescrizione di una delle quali non esclude che il danneggiato possa conseguire il risarcimento in base all'altra. Pertanto, attesa l'unicità della "causa petendi", il riferimento alle norme codicistiche relative alle due azioni risarcitorie - contrattuale ed aquiliana - è sufficiente ad evitare che l'oggetto del giudizio resti limitato ad una sola delle due forme di responsabilità; con l'ulteriore conseguenza che, respinta in primo grado per prescrizione l'azione di responsabilità contrattuale, la persistente invocazione (da parte del lavoratore appellante) dell'art. 2947 cod. civ. altro non può significare se non specifica censura dell'esclusione giudiziale della responsabilità extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)