Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Cc. (dep. 06/05/2016) Rv. 266790 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Disposizioni applicabili - Rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. - Ambito applicativo - Individuazione - Conseguenze - Modifiche introdotte al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - Applicabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen,, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)