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Sez. 1, Sentenza n. 29036 del 06/02/2018 Cc. (dep. 22/06/2018) Rv. 273296 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Mancata trasmissione di tutti gli atti al Tribunale - Atti non trasmessi al giudice per le indagini preliminari - Perdita di efficacia dell'ordinanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273296-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)