Sez. U, Ordinanza n. 28537 del 02/12/2008 (Rv. 605539 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Riunione d' ufficio di procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice in ordine alla medesima causa - Applicabilità - Ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione sostenuti da medesime ragioni - Inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso notificato in epoca successiva - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La riunione d' ufficio di procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice in ordine alla medesima causa (art. 273 c.p.c.), trova applicazione anche davanti alla Corte di cassazione nel caso di ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che ove si prospettino, in entrambi i ricorsi, le medesime ragioni, il regolamento proposto con atto notificato in epoca successiva dev'essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, atteso che, pur non applicandosi al regolamento preventivo il principio di consumazione del gravame, non trattandosi di un mezzo di impugnazione, ciò non ne esclude l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 100 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)