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Sez. L, Sentenza n. 23036 del 12/11/2010 (Rv. 614922 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Pensioni erogate dal Fondo Volo - Reimpiego del pensionato - Sospensione fino all'entrata in vigore del d. lgs. n. 164 del 1997 - Periodo successivo - Regola del cumulo vigente per l'AGO - Natura della pensione (anzianità o vecchiaia) - Rilevanza - Art. 27 della legge n. 859 del 1965 - Abrogazione ad opera dell'art. 10 del d. lgs. n. 503 del 1992 - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614922-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Per effetto della disposizione speciale di cui all'art. 27 della legge n. 859 del 1965, non abrogata dall'art. 10 del d. lgs. n. 503 del 1992 che prevede un regime di cumulo parziale della pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, tutte le pensioni erogate dal Fondo Volo, in caso di reimpiego del pensionato con iscrizione al medesimo Fondo, sono sospese fino all'entrata in vigore del d. lgs. n. 164 del 1997 (1 luglio 1997); per il periodo successivo, in forza dell'art. 3, comma 22, del d. lgs. n. 164 del 1997, la regola del cumulo tra pensione erogata dal Fondo Volo e la retribuzione da lavoro dipendente è quella vigente per l'AGO, onde per cui si deve individuare se la pensione in godimento sia di anzianità o di vecchiaia alla luce della legge vigente al momento del pensionamento, a tal fine valutando se le prestazioni erogate presuppongano quale requisito una certa età anagrafica o da essa prescindano, imponendo solo il raggiungimento di una determinata anzianità contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)